Il Ministero dello Sviluppo Economico ha disciplinato l’Intervento a sostegno della realizzazione nelle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) di programmi di investimento innovativi coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0, diretti a favorire la transizione delle piccole e medie imprese verso la «Fabbrica  intelligente».

Beneficiari

Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  decreto le PMI che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

  1. essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro  delle imprese. Le imprese non  residenti  nel  territorio  italiano  devono essere costituite secondo le norme di diritto  civile  e  commerciale vigenti nello Stato di residenza e  iscritte  nel  relativo  Registro delle  imprese;  per  tali  soggetti,  inoltre,  fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda  di  agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti, deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, la disponibilità dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento;
  2. essere nel pieno e libero esercizio dei propri  diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
  3. trovarsi in regime di contabilità ordinaria  e  disporre  di almeno due bilanci approvati e depositati presso  il  Registro  delle imprese ovvero aver presentato, nel caso  di  imprese  individuali  e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
  4. essere in regola con le disposizioni vigenti  in  materia  di normativa edilizia ed  urbanistica,  del  lavoro,  della  prevenzione degli infortuni e  della  salvaguardia  dell’ambiente  ed  essere  in regola in relazione agli obblighi contributivi;
  5. aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  6. non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione  al  quale  vengono richieste le agevolazioni di cui al decreto e impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi  al  completamento dell’investimento stesso.

Inoltre possono  beneficiare  delle agevolazioni di cui al decreto anche i Liberi professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali individuate nell’elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4  e  in  possesso  dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge. Tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, devono  possedere,  ove  compatibili  in ragione della loro forma giuridica, tutti i requisiti di cui sopra.

 

Iniziative ammissibili

I programmi ammissibili alle agevolazioni  devono  prevedere  la realizzazione di investimenti innovativi  che,  in  coerenza  con  il Piano  nazionale  «Impresa  4.0»  e   la   Strategia   nazionale   di specializzazione  intelligente,  consentano  l’interconnessione   tra componenti fisiche e digitali del processo produttivo, innalzando  il livello  di  efficienza  e   di   flessibilità   nello   svolgimento dell’attività economica,  con  conseguente  riduzione  dei  costi  o incremento del livello qualitativo dei prodotti.

Ai fini di cui sopra,  sono  considerati  ammissibili  i programmi   di   investimento   che,   in   misura   prevalente, si caratterizzano per l’acquisizione dei sistemi e delle  tecnologie  di cui all’allegato n.  1 al Decreto,  riconducibili  all’area  tematica  «Fabbrica intelligente»   della   Strategia   nazionale   di   specializzazione intelligente.

 

Ai fini dell’ammissibilità alle  agevolazioni  i  programmi  di investimento devono:

  1. essere diretti  alla  realizzazione  di  una  nuova   unità produttiva   ovvero    all’ampliamento    della    capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti  mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale  del  processo di produzione di un’unità produttiva esistente;
  2. essere realizzati presso un’unità produttiva localizzata nei territori delle Regioni meno sviluppate;
  3. prevedere spese ammissibili non inferiori complessivamente  a euro 500.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00;
  4. essere avviati,   pena   la   revoca   delle   agevolazioni, successivamente alla presentazione della domanda. Per data di avvio del programma si intende  la  data  di  inizio  dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure  la  data  del primo impegno giuridicamente vincolante in relazione all’acquisizione di  immobilizzazioni  o  di  qualsiasi  altro   impegno   che   renda irreversibile  l’investimento,  a  seconda  di  quale  condizione  si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori,  quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono presi in considerazione ai  fini  dell’individuazione  della data di avvio dei lavori;
  5. prevedere una durata non superiore a dodici mesi  dalla  data del provvedimento di concessione delle agevolazioni,  fermo  restando la possibilità da parte del Ministero  di  concedere,  su  richiesta motivata  dell’impresa  beneficiaria,  una  proroga  del  termine  di ultimazione non superiore a sei mesi. Per  data  di  ultimazione  del programma si intende la data dell’ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
  6. essere costituiti da immobilizzazioni mantenute,  per  almeno tre  anni  dalla  data  di   erogazione   dell’ultima   quota   delle agevolazioni  o,  se  successiva,   dalla   data   di   installazione dell’ultimo bene agevolato, nel territorio della regione  in  cui  è ubicata l’unità produttiva agevolata. Nel caso in cui, nei  suddetti tre   anni,   alcuni   beni   strumentali   diventino   obsoleti    o inutilizzabili,  è  possibile  procedere,  previa  comunicazione  al Ministero,  alla  loro    In  ogni   caso,   l’attività economica dell’impresa beneficiaria deve essere, pena la revoca delle agevolazioni, mantenuta per il medesimo periodo nel territorio  delle Regioni meno sviluppate.

Ai fini dell’accesso alle risorse di cui all’art.  3,  comma  1, lettere a)  e  b) del Decreto,  l’unità  produttiva  oggetto  del  programma  di investimento  deve   essere   nella   disponibilità   del   soggetto proponente:

  1. alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, per i programmi  diretti  all’ampliamento,  alla  diversificazione  o  al cambiamento fondamentale del  processo  di  produzione  di  un’unità produttiva  esistente,  fatta  eccezione  per  quanto   previsto   in relazione  alle  imprese  non  residenti  nel   territorio   italiano dall’art. 4, comma 1, lettera a) del Decreto;
  2. alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni, tenuto conto del termine  previsto  all’art.  9, comma 3 del Decreto, e pena la revoca delle agevolazioni, per i programmi diretti alla realizzazione di una nuova unità produttiva.

Ai fini dell’accesso alle risorse di cui all’art.  3,  comma  1, lettera c) del Decreto, l’unità produttiva oggetto del programma di investimento deve essere già nella disponibilità del soggetto proponente per  un periodo non inferiore ai  dodici  mesi  precedenti  la  presentazione della domanda di agevolazioni.

Fermo restando  il  termine  di  ultimazione  del  programma  di investimento di cui al comma 6, lettera e) del Decreto,  i  soggetti  beneficiari sono  tenuti,  entro  sessanta giorni dalla presentazione   della richiesta di erogazione a  saldo  di  cui  all’art. 9, comma 4 del Decreto, a dimostrare l’avvenuta attivazione per l’unità  produttiva  agevolata del codice ATECO corrispondente  all’attività  economica a cui è finalizzato il programma di investimento,  trasmettendo  la  seguente documentazione:

  1. nel caso  di  PMI,  la  comunicazione  effettuata  presso  il Registro delle imprese;
  2. nel caso di Liberi professionisti, la dichiarazione di inizio attività di  cui  all’art.  35  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972,    633  e  successive  modificazioni  e integrazioni comunicata all’Agenzia delle entrate.

Le spese ammissibili sono quelle relative all’acquisto di  nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423  e  seguenti  del  codice  civile,  che  riguardino  macchinari, impianti e attrezzature strettamente  funzionali  alla  realizzazione dei programmi di investimento,  nonché programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo  dei  predetti beni materiali.

Ai fini dell’ammissibilità le spese di cui sopra devono:

  1. essere relative a immobilizzazioni, materiali e  immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che  non  hanno  relazioni  con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato;
  2. essere riferite a beni ammortizzabili  e  capitalizzati,  che figurano  nell’attivo  dello  stato   patrimoniale   dell’impresa   e mantengono  la  loro   funzionalità   rispetto   al   programma   di investimento per almeno tre anni dalla data  di  erogazione  a  saldo delle agevolazioni;
  3. essere riferite a beni utilizzati esclusivamente  nell’unità produttiva oggetto del programma di investimento;
  4. essere conformi  alla  normativa   comunitaria   in   merito all’ammissibilità delle spese nell’ambito dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali nel periodo di programmazione 2014-2020;
  5. essere pagate esclusivamente tramite bonifici  bancari,  SEPA Credit  Transfer  ovvero  ricevute  bancarie  (RI.BA.),  in  modo  da consentire la piena  tracciabilità  delle    A  tal  fine l’impresa beneficiaria può utilizzare un conto  corrente  vincolato, ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente  ordinario,  non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione  del programma di investimento;
  6. qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli non targati strettamente necessari al ciclo di produzione e  pertanto dimensionati in base all’effettiva capacità produttiva;  tali  mezzi mobili, inoltre,  devono  essere  identificabili  singolarmente  e  a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto  del  programma  di investimento;
  7. nel caso  di  programmi   di   investimento   diretti   alla diversificazione della produzione, superare almeno del 200 per  cento il valore contabile  degli  attivi  che  vengono  riutilizzati,  come risultante    nell’esercizio    finanziario    precedente     l’avvio dell’investimento.

I programmi di investimento caratterizzati da un notevole  grado di complessità  e  integrazione  tecnico-produttiva  possono  essere realizzati, in tutto o in parte, anche  attraverso  il  ricorso  alla modalità del cosiddetto contratto «chiavi in mano».  Fermo  restando che non  sono  agevolabili  prestazioni  derivanti  da  attività  di intermediazione  commerciale,  i  contratti  «chiavi  in  mano»  sono ammissibili solo a condizione  che  nell’ambito  degli  stessi  siano identificate e quantificate monetariamente,  in  maniera  distinta  e separata, le sole immobilizzazioni tipologicamente  ammissibili  alle agevolazioni depurate delle componenti non ammissibili che concorrono alla  fornitura,  sulla  base  delle  indicazioni   fornite   con   i provvedimenti di cui all’art. 8, comma 2 del Decreto.

Non sono ammesse le spese:

  1. sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
  2. connesse a commesse interne;
  3. relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
  4. per l’acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;
  5. di funzionamento, ivi incluse quelle per  scorte  di  materie prime, semilavorati,  prodotti  finiti  e  materiali  di  consumo  di qualsiasi genere;
  6. per consulenze e prestazioni d’opera professionale, incluse le spese notarili;
  7. relative alla formazione del personale impiegato dall’impresa, anche laddove strettamente riferita alle  immobilizzazioni  previste dal programma;
  8. imputabili a imposte e tasse;
  9. inerenti a beni la cui installazione non è  prevista  presso l’unità produttiva interessata dal programma;
  10. correlate all’acquisto di mezzi targati;
  11. ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore  a 500,00 euro al netto di IVA.

 

Contributi

Le risorse finanziarie  disponibili  per  la  concessione  degli aiuti di cui al decreto ammontano a:

  1. euro 168.400.000,00 a valere sul Programma  complementare  di azione e coesione «Imprese e competitività» 2014-2020 approvato  dal CIPE con delibera n. 10/2016 del 1° maggio 2016;
  2. euro 120.000.000,00 a valere sull’Asse III, Azione 1.1  del Programma operativo nazionale «Imprese  e  competitività»  2014-2020 FESR;
  3. euro 53.094.000,00 a valere sull’Asse IV,  Azione  2.1  del Programma operativo nazionale «Imprese  e  competitività»  2014-2020 FESR,  esclusivamente  per  la   realizzazione   dei   programmi   di investimento diretti al  cambiamento  fondamentale  del  processo  di produzione di un’unità produttiva esistente riconducibili alla linea di intervento LI 2 «Tecnologie per un manifatturiero sostenibile»  di cui all’allegato n. 1.

Una quota pari al 25 per cento delle risorse di cui sopra è riservata ai programmi proposti da micro e piccole imprese.

Al fine di garantire che le risorse di cui  sopra  siano utilizzate  secondo  una  tempistica  coerente   con   il   Programma complementare  di  azione  e  coesione «Imprese e competitività» 2014-2020 e il Programma   operativo   nazionale   «Imprese   e competitività» 2014-2020 FESR, a  partire  dal  30  giugno  2018  ed eventualmente il 31 dicembre e il  30  giugno  di  ciascun  anno,  il Ministero provvede a individuare  l’ammontare  non  utilizzato  delle risorse finanziarie imputate alla riserva di  cui  sopra  e  a rendere nuovamente disponibili tali risorse per la concessione  degli aiuti di  cui  al  decreto  ovvero  per  interventi  aventi analoghe finalità.

Le agevolazioni  sono  concesse,  nei  limiti  delle  intensità massime di aiuto stabilite, ai sensi  dell’art. 14  del  Regolamento GBER, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità  regionale,  nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, sulla base di una percentuale nominale delle spese  ammissibili  pari al 75 per cento, ripartita come di seguito indicato:

  1. per le imprese di micro e piccola dimensione, un contributo in conto impianti pari al 35 per cento e un finanziamento agevolato pari al 40 per cento;
  2. per le imprese di media dimensione, un  contributo  in  conto impianti pari al 25 per cento e un finanziamento agevolato pari al 50 per cento.

Il finanziamento agevolato deve essere  restituito  dall’impresa beneficiaria senza interessi a decorrere  dalla  data  di  erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni,  secondo  un  piano  di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate  scadenti  il  31 maggio e il 30 novembre di ogni anno,  in  un  periodo  della  durata massima di sette anni. Nel caso in cui la predetta data di erogazione dell’ultima quota a saldo ricade  nei  trenta  giorni  precedenti  la scadenza del 31 maggio o del 30 novembre, la prima rata del piano  di ammortamento   decorre   dalla   prima   scadenza   successiva. Il finanziamento agevolato non è  assistito  da  particolari  forme  di garanzia, fermo restando che i  crediti  nascenti  dalla  ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell’art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Ai fini della determinazione dell’equivalente sovvenzione  lordo del finanziamento agevolato si applica la  metodologia  di  cui  alla comunicazione n. 14/2008. A  tal  fine  è  utilizzato  il  tasso  di riferimento vigente alla  data  di  concessione  delle  agevolazioni, determinato applicando al tasso base una maggiorazione in termini  di punti base conforme a quanto previsto dalla  medesima  comunicazione.

Qualora il valore complessivo delle agevolazioni superi  l’intensità massima prevista dalla disciplina comunitaria di cui sopra,  il contributo in conto impianti è ridotto in misura tale  da  garantire il rispetto della predetta intensità.

I soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria del programma di investimento ammesso alle  agevolazioni,  attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno  in  una  forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura  almeno  pari al 25 per cento delle spese ammissibili complessive,  come  stabilito dal Regolamento GBER all’art. 14, paragrafo 14.

L’ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili è rideterminato nel provvedimento di  concessione  definitiva  adottato dal Ministero a conclusione del programma di investimento, effettuati i controlli di cui all’art. 11 del Decreto, sulla base delle spese effettivamente sostenute dall’impresa beneficiaria.

Le  agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al decreto  non  sono cumulabili,  con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’art. 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite sulla base del Regolamento de minimis.

Le  agevolazioni sono concesse a valere sulla contabilità speciale n. 1726 del Fondo per la crescita sostenibile. Ai fini della concessione del finanziamento agevolato, il Ministero provvede a trasferire all’Agenzia le somme necessarie per la costituzione di uno specifico fondo rotativo, in  conformità  a  quanto  previsto  dagli articoli da 37 a 46 del Regolamento (UE) 1303/2013.  L’Agenzia  opera in  qualità  di  soggetto  gestore   dello   strumento   finanziario svolgendo, secondo le indicazioni contenute nel presente decreto,  le attività di concessione, erogazione e verifica dei rientri  connessi al finanziamento agevolato. Il Ministero provvede anche a  trasferire periodicamente all’Agenzia le somme necessarie per  l’erogazione  del contributo in conto impianti sulla base del relativo fabbisogno.

Ai fini della verifica del rispetto della soglia di notifica  di cui all’art. 4 del  Regolamento  GBER,  i  progetti  di  investimento avviati dalla stessa impresa beneficiaria, o da altre  imprese  dello stesso gruppo, nella stessa provincia (regione  di  livello  3  della nomenclatura delle unità  territoriali  statistiche)  nei  tre  anni precedenti la data di avvio dell’investimento agevolato ai sensi  del decreto, sono considerati parte  di  un  unico  progetto  di investimento.

 

Procedure e termini

Le agevolazioni di cui al decreto sono  concesse  sulla base di  una  procedura  valutativa  con  procedimento  a  sportello.

I termini e le  modalità  di  presentazione  delle  domande  di agevolazioni sono definiti con successivi provvedimenti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.