Il Ministero dello Sviluppo Economico ha disciplinato l’Intervento a sostegno della realizzazione nelle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) di programmi di investimento innovativi coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0, diretti a favorire la transizione delle piccole e medie imprese verso la «Fabbrica intelligente».
Beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al decreto le PMI che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:
- essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti, deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, la disponibilità dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
- essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi;
- aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al decreto e impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell’investimento stesso.
Inoltre possono beneficiare delle agevolazioni di cui al decreto anche i Liberi professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali individuate nell’elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge. Tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, devono possedere, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica, tutti i requisiti di cui sopra.
Iniziative ammissibili
I programmi ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di investimenti innovativi che, in coerenza con il Piano nazionale «Impresa 4.0» e la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, consentano l’interconnessione tra componenti fisiche e digitali del processo produttivo, innalzando il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica, con conseguente riduzione dei costi o incremento del livello qualitativo dei prodotti.
Ai fini di cui sopra, sono considerati ammissibili i programmi di investimento che, in misura prevalente, si caratterizzano per l’acquisizione dei sistemi e delle tecnologie di cui all’allegato n. 1 al Decreto, riconducibili all’area tematica «Fabbrica intelligente» della Strategia nazionale di specializzazione intelligente.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni i programmi di investimento devono:
- essere diretti alla realizzazione di una nuova unità produttiva ovvero all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente;
- essere realizzati presso un’unità produttiva localizzata nei territori delle Regioni meno sviluppate;
- prevedere spese ammissibili non inferiori complessivamente a euro 500.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00;
- essere avviati, pena la revoca delle agevolazioni, successivamente alla presentazione della domanda. Per data di avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante in relazione all’acquisizione di immobilizzazioni o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono presi in considerazione ai fini dell’individuazione della data di avvio dei lavori;
- prevedere una durata non superiore a dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo restando la possibilità da parte del Ministero di concedere, su richiesta motivata dell’impresa beneficiaria, una proroga del termine di ultimazione non superiore a sei mesi. Per data di ultimazione del programma si intende la data dell’ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
- essere costituiti da immobilizzazioni mantenute, per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti tre anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, è possibile procedere, previa comunicazione al Ministero, alla loro In ogni caso, l’attività economica dell’impresa beneficiaria deve essere, pena la revoca delle agevolazioni, mantenuta per il medesimo periodo nel territorio delle Regioni meno sviluppate.
Ai fini dell’accesso alle risorse di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e b) del Decreto, l’unità produttiva oggetto del programma di investimento deve essere nella disponibilità del soggetto proponente:
- alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, per i programmi diretti all’ampliamento, alla diversificazione o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente, fatta eccezione per quanto previsto in relazione alle imprese non residenti nel territorio italiano dall’art. 4, comma 1, lettera a) del Decreto;
- alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni, tenuto conto del termine previsto all’art. 9, comma 3 del Decreto, e pena la revoca delle agevolazioni, per i programmi diretti alla realizzazione di una nuova unità produttiva.
Ai fini dell’accesso alle risorse di cui all’art. 3, comma 1, lettera c) del Decreto, l’unità produttiva oggetto del programma di investimento deve essere già nella disponibilità del soggetto proponente per un periodo non inferiore ai dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazioni.
Fermo restando il termine di ultimazione del programma di investimento di cui al comma 6, lettera e) del Decreto, i soggetti beneficiari sono tenuti, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione a saldo di cui all’art. 9, comma 4 del Decreto, a dimostrare l’avvenuta attivazione per l’unità produttiva agevolata del codice ATECO corrispondente all’attività economica a cui è finalizzato il programma di investimento, trasmettendo la seguente documentazione:
- nel caso di PMI, la comunicazione effettuata presso il Registro delle imprese;
- nel caso di Liberi professionisti, la dichiarazione di inizio attività di cui all’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 633 e successive modificazioni e integrazioni comunicata all’Agenzia delle entrate.
Le spese ammissibili sono quelle relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, nonché programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei predetti beni materiali.
Ai fini dell’ammissibilità le spese di cui sopra devono:
- essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato;
- essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell’attivo dello stato patrimoniale dell’impresa e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
- essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di investimento;
- essere conformi alla normativa comunitaria in merito all’ammissibilità delle spese nell’ambito dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali nel periodo di programmazione 2014-2020;
- essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle A tal fine l’impresa beneficiaria può utilizzare un conto corrente vincolato, ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del programma di investimento;
- qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli non targati strettamente necessari al ciclo di produzione e pertanto dimensionati in base all’effettiva capacità produttiva; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento;
- nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, superare almeno del 200 per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento.
I programmi di investimento caratterizzati da un notevole grado di complessità e integrazione tecnico-produttiva possono essere realizzati, in tutto o in parte, anche attraverso il ricorso alla modalità del cosiddetto contratto «chiavi in mano». Fermo restando che non sono agevolabili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale, i contratti «chiavi in mano» sono ammissibili solo a condizione che nell’ambito degli stessi siano identificate e quantificate monetariamente, in maniera distinta e separata, le sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurate delle componenti non ammissibili che concorrono alla fornitura, sulla base delle indicazioni fornite con i provvedimenti di cui all’art. 8, comma 2 del Decreto.
Non sono ammesse le spese:
- sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
- connesse a commesse interne;
- relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
- per l’acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;
- di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
- per consulenze e prestazioni d’opera professionale, incluse le spese notarili;
- relative alla formazione del personale impiegato dall’impresa, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;
- imputabili a imposte e tasse;
- inerenti a beni la cui installazione non è prevista presso l’unità produttiva interessata dal programma;
- correlate all’acquisto di mezzi targati;
- ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro al netto di IVA.
Contributi
Le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti di cui al decreto ammontano a:
- euro 168.400.000,00 a valere sul Programma complementare di azione e coesione «Imprese e competitività» 2014-2020 approvato dal CIPE con delibera n. 10/2016 del 1° maggio 2016;
- euro 120.000.000,00 a valere sull’Asse III, Azione 1.1 del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR;
- euro 53.094.000,00 a valere sull’Asse IV, Azione 2.1 del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, esclusivamente per la realizzazione dei programmi di investimento diretti al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente riconducibili alla linea di intervento LI 2 «Tecnologie per un manifatturiero sostenibile» di cui all’allegato n. 1.
Una quota pari al 25 per cento delle risorse di cui sopra è riservata ai programmi proposti da micro e piccole imprese.
Al fine di garantire che le risorse di cui sopra siano utilizzate secondo una tempistica coerente con il Programma complementare di azione e coesione «Imprese e competitività» 2014-2020 e il Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, a partire dal 30 giugno 2018 ed eventualmente il 31 dicembre e il 30 giugno di ciascun anno, il Ministero provvede a individuare l’ammontare non utilizzato delle risorse finanziarie imputate alla riserva di cui sopra e a rendere nuovamente disponibili tali risorse per la concessione degli aiuti di cui al decreto ovvero per interventi aventi analoghe finalità.
Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento GBER, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, sulla base di una percentuale nominale delle spese ammissibili pari al 75 per cento, ripartita come di seguito indicato:
- per le imprese di micro e piccola dimensione, un contributo in conto impianti pari al 35 per cento e un finanziamento agevolato pari al 40 per cento;
- per le imprese di media dimensione, un contributo in conto impianti pari al 25 per cento e un finanziamento agevolato pari al 50 per cento.
Il finanziamento agevolato deve essere restituito dall’impresa beneficiaria senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di sette anni. Nel caso in cui la predetta data di erogazione dell’ultima quota a saldo ricade nei trenta giorni precedenti la scadenza del 31 maggio o del 30 novembre, la prima rata del piano di ammortamento decorre dalla prima scadenza successiva. Il finanziamento agevolato non è assistito da particolari forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell’art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Ai fini della determinazione dell’equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato si applica la metodologia di cui alla comunicazione n. 14/2008. A tal fine è utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso base una maggiorazione in termini di punti base conforme a quanto previsto dalla medesima comunicazione.
Qualora il valore complessivo delle agevolazioni superi l’intensità massima prevista dalla disciplina comunitaria di cui sopra, il contributo in conto impianti è ridotto in misura tale da garantire il rispetto della predetta intensità.
I soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria del programma di investimento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25 per cento delle spese ammissibili complessive, come stabilito dal Regolamento GBER all’art. 14, paragrafo 14.
L’ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili è rideterminato nel provvedimento di concessione definitiva adottato dal Ministero a conclusione del programma di investimento, effettuati i controlli di cui all’art. 11 del Decreto, sulla base delle spese effettivamente sostenute dall’impresa beneficiaria.
Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’art. 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite sulla base del Regolamento de minimis.
Le agevolazioni sono concesse a valere sulla contabilità speciale n. 1726 del Fondo per la crescita sostenibile. Ai fini della concessione del finanziamento agevolato, il Ministero provvede a trasferire all’Agenzia le somme necessarie per la costituzione di uno specifico fondo rotativo, in conformità a quanto previsto dagli articoli da 37 a 46 del Regolamento (UE) 1303/2013. L’Agenzia opera in qualità di soggetto gestore dello strumento finanziario svolgendo, secondo le indicazioni contenute nel presente decreto, le attività di concessione, erogazione e verifica dei rientri connessi al finanziamento agevolato. Il Ministero provvede anche a trasferire periodicamente all’Agenzia le somme necessarie per l’erogazione del contributo in conto impianti sulla base del relativo fabbisogno.
Ai fini della verifica del rispetto della soglia di notifica di cui all’art. 4 del Regolamento GBER, i progetti di investimento avviati dalla stessa impresa beneficiaria, o da altre imprese dello stesso gruppo, nella stessa provincia (regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche) nei tre anni precedenti la data di avvio dell’investimento agevolato ai sensi del decreto, sono considerati parte di un unico progetto di investimento.
Procedure e termini
Le agevolazioni di cui al decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.
I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni sono definiti con successivi provvedimenti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.